sabato 4 gennaio 2014

Convenzioni con Associazioni di promozione Sociale le leggi regionali - Toscana

Ogni regione ha una propria norma che declina alcuni dettagli della
Legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale"

Per la Toscana è in vigore la  L.R. 9 dicembre 2002, n.42 con le  successive modificazioni "Disciplina delle associazioni di promozione sociale"
In particolare rilievo in Toscana è il fatto che è l'APS a dover proporre un progetto agli enti e non come si pensa è l'ente che chiede la collaborazione alle APS e predisponde tutti gli atti.

Pubblico  l'articolo di interesse della legge regionale


Art 15 convenzioni
1.
La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono
stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale,
iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 3, per lo
svolgimento di attività previste dallo statuto verso terzi, anche di
carattere integrativo a servizi complessi, per le quali le
associazioni stesse dimostrano attitudine e capacità operativa
anche indipendentemente dall'attività prevalente indicata ai sensi
dell' articolo 9, comma 2.

2.
Per la stipula delle convenzioni, è condizione necessaria la
presentazione di un progetto da parte delle associazioni.

3.
Nella valutazione dei progetti, gli Enti valorizzano i criteri di
affidabilità tecnico-organizzativa, di competenza ed esperienza
professionale, di radicamento sul territorio del soggetto
proponente, nonché di qualità e di adeguatezza del progetto.

4.
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, gli Enti locali e
gli altri Enti pubblici procedono con provvedimento motivato
all'approvazione del progetto di cui al comma 2.

5.
Le convenzioni contengono in particolare:
a) disposizioni dirette a garantire il mantenimento delle
condizioni necessarie a svolgere l'attività in modo continuativo
riscontrate al momento dell'approvazione del progetto;
b) la copertura assicurativa degli associati per danni arrecati
a terzi nello svolgimento dell'attività, nonché contro infortuni e
malattie connesse all'attività stessa;
c) l'indicazione del numero degli associati impiegati
nell'attività, nonché dei lavoratori dipendenti o autonomi, con
specificazione della loro qualifica e delle modalità e tempi di
impiego;
d) disposizioni atte a garantire il rispetto dei trattamenti
economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme
in materia di previdenza e assistenza;
e) casi e modalità di risoluzione delle convenzioni.

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