mercoledì 24 settembre 2014

in #Lapsus veritas... quando un errore dice quello che è vero

in #Lapsus veritas... quando un errore dice quello che è vero

(clicca per ingrandire)
Tutti “cadono” in qualche lapsus
È senz’altro capitato a tutti, almeno una volta: stiamo parlando con qualcuno, quando all’improvviso, pur volendo utilizzare una specifica parola, ne esce un’altra, spesso dal significato opposto. Poi ci correggiamo subito, magari superando un po’ di imbarazzo, e continuiamo il discorso. È il famoso lapsus, ovvero l’uso non intenzionale di parole sbagliate rispetto a quel che si voleva dire, dovuto in molti casi a motivazioni inconsce. Il termine lapsus, deriva dal latino e significa “scivolamento”: è come cioè se la persona, nel parlare, cadesse in errore, scivolando per un istante in un territorio sconosciuto della sua psiche ed esponendolo a chi sta intorno. In molti casi è spia di un conflitto tra l’intenzione cosciente di esprimersi e di voler apparire in un certo modo e la tendenza inconscia, fino a lì repressa, a dire o a fare altre cose, forse più autentiche, di certo pressanti. Freud per primo comprese il valore psicologico del lapsus  (che può essere non solo verbale ma anche di scrittura o di lettura) e per questo nei suoi studi lo inserì, insieme alle gaffe, agli smarrimenti, all’oblio dei nomi e alle distrazioni, tra i cosiddetti “atti mancati”, i gesti che esprimono la presenza non consapevole di intenzioni, pulsioni e opinioni diverse rispetto a quelle coscienti e socialmente manifestate.

Nell'immagine qui sopra si nota uno "scivolone" seguito dalla correzione: la parola giusta era NOTAIO, parola che evoca concetti di serietà,  trasparenza, garanzia e terzietà.
Parola che è stata sostituita invece dal titolo di PRESIDENTE parola che invece evoca concetti di potere e autorità...

Sicuramente si è trattato di un "mero errore materiale" (sinonimo politicamente corretto di "fischi per fiaschi!" ), però ,data la situazione  e l'espressione e la postura dei presenti (vedi foto sotto) lo "scivolone" è estremamente suggestivo!

La gestualità e la fotografia

Il momento immortalato è solenne, importante, l'attenzione e la tensione sono alle stelle.
Ci si sente tutti sicuri di quello che si sta facendo e il senso di comunità è superiore a quello della famiglia di origine eppure...
...ecco alcuni piccoli dettagli che necessiterebbero di un piccolo fotoritocco... così come è stato ritoccato il commento alla foto....

A braccia conserte e sguardo distolto

Le braccia conserte sono  una posizione universalmente usata ed interpretata come atteggiamento negativo o difensivo.
La potrete sicuramente notare nei luoghi pubblici ed affollati tra persone che non si conoscono, nelle code all’ufficio postale e in qualsiasi altro contesto in cui gli individui si sentono incerti ed insicuri.

Per semplificare il tutto possiamo cosi riassumere il messaggio generale che questo gesto può esprimere: la persona non ha intenzione di aprirsi ne di lasciarsi avvicinare.

Se mentre parlate in pubblico vedete uno o più dei vostri interlocutori chiudere le braccia in questa posizione probabilmente avrete espresso un’idea da loro non condivisa.

La mano a coprire la bocca

Il gesto della mano che copre la bocca indica che il soggetto vuole "nascondere" qualcosa come la propria opinione, Nascondendo la bocca cerca di "evitare di parlare" perchè quello che direbbe gli provocherebbe dispiacere. Solitamente, il gesto di portare la mano alla bocca indica ricerca di protezione, desiderio di evitare il colloquio.
.



"Nascondersi" e non vedere

Potrebbe essere un problema agli occhiali come potrebbe essere interpretato quale gesto di disperazione



E poi ci sono "sguardi nel vuoto",  "sguardi sul tavolo"... se si escludono i primi dodici o tredici soggetti più vicini a chi "preside" (ecco che  la parola Presidente che torna) gli altri astanti necessitano di un piccolo fotoritocco... ma qesto è il bello della "spintaneità".... (ops! scusate un lapsus!!!) della spontaneità






sabato 13 settembre 2014

#CroceRossa, al #McDonald's i corsi per le manovre salvavita (ma solo per bambini) #Lucca

 

 #CroceRossa, al #McDonald's i corsi per le manovre salvavita (ma solo per bambini) #Lucca

 La Notizia


msp mc donald 2014Quattro appuntamenti ma non gastronomici: Ci vediamo al Mac! ma per conoscere le tecniche salvavita pediatriche che gli istruttori della  +Croce Rossa   Italiana hanno mostrato al personale dei punti vendita di Lucca e Marlia della nota catena americana di ristorazione. In particolare le quattro serate sono state rivolte ai capiservizio per un totale di una ventina di dipendenti che con curiosità ma anche con tanto entusiasmo hanno appreso le tecniche da usare in caso di soffocamento in età pediatrica - ma anche adulta - dovuta nello specifico ad ingestione accidentale di cibo. Sei gli istruttori che hanno animato le serate rispondendo volentieri alle molte domande poste loro dai dipendenti +McDonald's   che hanno dimostrato molto interesse.
È stata la prima volta a Lucca che il tema della formazione della manovre salvavita è stata rivolta al settore della ristorazione e l'augurio che si fa lo staff della Croce Rossa lucchese è questa iniziativa faccia da apripista per altri titolari di ristoranti, pizzerie, fast food che vogliano formare il personale di sala.

Il commento

Pur  degna  di elogio l'iniziativa appare parziale.
Le manovre di disostruzione pediatriche costituiscono solo una frazione minima delle competenze di cui un buon cittadino dovrebbe essere in possesso per essere utile in caso di malore.

E' comprensibile che i bambini "vengano prima", ma è mio avviso errato limitarsi a questa formazione: una corretta chiamata dei soccorsi, saper effettuare un BLS corrett(e perché non anche un blsd, dato che un DAE potrebbe essere posizionato nel negozio?), l'approccio psicologico al soccorso e alla gestione del pubblico, e altre competenze base sono estremamente più utili di imparare una manovra di dettaglio su uno scenario che è estremanete improbabile in confronto degli altri.


venerdì 12 settembre 2014

#CroceRossa: sistemati gli statuti, ma a caro prezzo

Croce rossa: sistemati gli statuti, ma a caro prezzo

di Gianpaolo Concari

Finalmente è arrivato uno statuto che regolamenta le unità periferiche della CRI: comitati locali e provinciali potranno ora essere a pieno titolo associazioni di promozione sociale e, soprattutto, ai fini fiscali sono enti di tipo associativo. Ma per mettersi in regola si dovrà mettere mano al portafoglio

croce rossa1
Il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana ha emanato lo scorso agosto l’ordinanza presidenziale n. 0229/14 mediante la quale sono stati approvati i due statuti standard che riguardano i comitati locali e provinciali.
Come è già stato segnalato su queste pagine (vedi nelle notizie correlate. "Quello onlus parziali e spintanee"), i comitati locali e i comitati provinciali della CRI, a seguito della mancata adozione di uno statuto adeguato, si sono trovate in un vuoto normativo tale da mettere in discussione sia la loro natura di associazione di promozione sociale (Aps), come invece è affermato nell’art. 1-bis del d.lgs. 178/2012, sia quella, addirittura, di ente di tipo associativo ai fini dell’art. 148 TUIR con una serie di spiacevoli effetti che nemmeno l’intervenuto d.m. 16/04/2014 poteva evitare.
Ora i due statuti standard sono stati formulati e dovranno essere adottati da ciascuna unità affinché possano diventare operativi. Al momento, infatti, l’unico statuto a disposizione di ogni unità locale è quello adottato nel 2005 a livello nazionale, incompatibile con il nuovo assetto organizzativo che il legislatore ha disposto per le unità locali della CRI.

Affinché il nuovo statuto possa esplicare i propri effetti dovrà essere perciò oggetto di apposita delibera assembleare di ciascuna unità locale di Croce Rossa e, entro 20 giorni dalla data della delibera di approvazione, dovrà essere sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Facciamo perciò un paio di conti perché la cosa non è indolore:
•    è dovuta imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro;
•    è dovuta l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 4 facciate da 25 righe ciascuna.

Essendo lo statuto alquanto articolato (sono all’incirca 30 pagine e ogni pagina contiene tra le 30 e le 40 righe), l’imposta di bollo sarà alquanto salata: indicativamente (non ho contato quante sono effettivamente le righe) la spesa dovrebbe aggirarsi sui 320 euro per lo statuto in senso stretto e 32 euro per il verbale dell’assemblea straordinaria e questo perché un originale degli atti in questione resta all’Agenzia delle Entrate e l’altro è restituito alla parte che ne ha chiesto la registrazione. E intanto che siamo in argomento ricordo che l’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine dell’atto e quindi dal momento in cui l’assemblea si tiene. Le marche da bollo recano una data di emissione che perciò dovrà essere contestuale all’assemblea o anteriore ad essa.
Non è raro assistere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate che, con pazienza certosina, sanzionano l’apposizione delle marche da bollo recanti una data di emissione posteriore a quella dell’atto.
In tutto, solo per costi vivi di registrazione, si parla di circa 600 euro che ogni unità locale dovrà spendere per la registrazione del proprio statuto, importi destinati a lievitare se l’unità locale intendesse iniziare la procedura di riconoscimento della personalità giuridica: ai costi si aggiungerebbero quelli di un notaio che redigerà l’atto in forma di atto pubblico.
Sarà poi quanto mai opportuno procedere alla compilazione (ora sì che sarà corretta) del modello EAS, in mancanza del quale non scattano i benefici di cui agli artt. 148 TUIR e 4 d.P.R. 633/72 di cui si è parlato nei miei precedenti interventi su queste pagine.

Due parole vanno spese sul concetto di personalità giuridica a cui negli statuti si fa cenno un po’ a sproposito ingenerando confusione sul tema.
Vale la pena di ricordare che nell’ambito degli enti senza finalità di lucro, il concetto di personalità giuridica permette all’ente di limitare la propria responsabilità patrimoniale al patrimonio dell’ente stesso, un po’ come succede per le società a responsabilità limitata.
Nelle associazioni non riconosciute (quindi senza personalità giuridica) la responsabilità patrimoniale è illimitata e quindi si estende anche a coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, vale a dire al presidente (legale rappresentante) e a quei componenti del consiglio direttivo che avevano specifiche deleghe sulla materia che ha generato l’obbligazione.
Al momento, nell’ordinamento giuridico italiano non è previsto il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’associazione. In altri termini il creditore dell’associazione può “aggredire”, a sua discrezione, tanto il patrimonio dell’associazione quanto quello di uno qualsiasi dei componenti del consiglio direttivo, se coinvolto nel fatto che ha generato l’obbligazione patrimoniale.

Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica occorre attivare il procedimento di cui al d.P.R. 361/2000 oppure quelli previsti dalle leggi regionali per quelle organizzazioni che svolgono attività limitata all’ambito regionale.
I comitati locali e provinciali della CRI, in linea di massima, dovrebbero perciò rivolgersi alle regioni di riferimento.
La regione Emilia Romagna, per esempio, prevede che le associazioni abbiano un patrimonio minimo di 25.000 euro e che tale importo sia riferito a risorse patrimoniali liquide, in quanto non può essere considerato in tale ambito il valore economico di immobili o di beni strumentali (attrezzature, arredi, beni museali, documentali ed artistici) soggetti a valutazione autonoma.
Già questo assunto può mettere in seria difficoltà le organizzazioni poiché le unità locali spesso hanno il loro patrimonio costituito dagli automezzi speciali in loro dotazione (ambulanze, pulmini, automediche) ma una liquidità abbastanza limitata, spesso costituita dai crediti verso le ASL per i servizi resi in convenzione.
Nell’ambito di tale limite minimo, è anche richiesto che una parte corrispondente ad almeno la metà dell’importo del fondo patrimoniale (e quindi 12.500 euro) sia espressamente destinato a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia” vincolato, affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Tale fondo patrimoniale di garanzia dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione e dovrà essere istituito (se non già indicato all’atto di costituzione dell’Ente per le Fondazioni), con apposita deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.
Il  fondo patrimoniale di garanzia potrà consistere in titoli con vincolo pluriennale o in altra forma di deposito bancario vincolato.
La Regione si riserva la facoltà di richiedere di destinare a patrimonio di garanzia anche importi maggiori rispetto a quelli indicati in via minimale, sempre in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall’Ente e della  garanzia dei terzi).
Al termine del procedimento istruttorio, la Regione iscrive l’ente nel registro delle persone giuridiche.
Dire perciò che i comitati locali abbiano la “personalità giuridica di diritto privato” è, a parere di chi scrive, un’imprecisione. Sarebbe più appropriato affermare che il comitato locale o provinciale è un’associazione di diritto privato e basta. Il concetto di personalità giuridica è cosa assai diversa.

I due modelli di statuto sono sostanzialmente identici e contengono quanto necessario per poter essere iscritti nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale. Qualora il procedimento fosse stato già avviato, sarà necessario integrare la documentazione già presentata con la copia del nuovo statuto registrato, sperando poi che il funzionario di turno non cavilli (come spesso accade) sul contenuto dello statuto stesso, visto e considerato che non vi è possibilità di deroga dal testo trasmesso dal Comitato Centrale.

Soffermiamoci ora sui rapporti tra unità locali e Associazione della Croce Rossa Italiana perché si scoprono alcune cose interessanti.

La prima è che le unità locali diventeranno da qui a poco delle associazioni di promozione sociale, associate ad un’associazione che Aps non è. Questo lo si evince dal fatto che, in virtù del d.lgs. 178/2012, la deadline per l’associazione madre è stata prorogata al 1° gennaio 2015, salvo ulteriori proroghe.
Gli effetti pratici di questa situazione sono che l’intera operazione si potrà dire perfetta non appena anche l’ultima tessera sarà posizionata nel mosaico: solo dopo l’ingresso dell’Associazione della Croce Rossa Italiana nel mondo delle Aps, ci sarà un vero e proprio collegamento organico tra essa e le unità locali.
Chi scrive è ancora dell’opinione che questa situazione comporti forzature giuridiche in tema di legislazione Onlus, ancorché sia intervenuto il d.m. 16/04/2014: nel d.lgs. 460/97 (art. 10, comma 9) ci si riferisce alle Aps a carattere nazionale i cui fini assistenziali erano stati riconosciuti dal Ministero dell’interno. La riforma delle Aps (legge n. 383/2000) è avvenuta successivamente e il riconoscimento delle attività assistenziali avviene ora al momento dell’iscrizione dell’Aps nel registro provinciale/regionale/nazionale.
Per quanto di conoscenza di chi scrive, nessuna amministrazione è ancora intervenuta su questo tema ma è plausibile ritenere che una Aps possa essere Onlus parziale, come indicato nel d.lgs. 460/97, proprio perché le viene riconosciuto il carattere assistenziale al momento dell’iscrizione nel registro di competenza.
Perciò mentre le unità locali della CRI sono considerate Aps (ovviamente quando avranno adottato lo statuto) si troveranno inscidibilmente collegate ad un ente che ancora ha natura pubblica il che contrasta con il regime Onlus: qui l’influenza dominante è talmente palese che il modello statutario viene imposto con ordinanza presidenziale.

Insolita è l’interpretazione del termine “assemblea straordinaria”: nelle unità locali l’assemblea straordinaria è tale se è convocata al di fuori delle canoniche due volte l’anno. In realtà un’assemblea dei soci è straordinaria quando l’ordine del giorno porta argomenti di natura straordinaria quali la modifica dello statuto o lo scioglimento dell’ente. Non si tratta di un peccato del tutto veniale poiché il codice civile prevede maggioranze diverse a seconda della riunione ordinaria o straordinaria dell’assemblea dei soci.

Un appunto alla contabilità e al bilancio. Io sono ragioniere e non me lo posso lasciare sfuggire. Nell’art. 36.5 si afferma che il comitato locale o il comitato provinciale devono conseguire il pareggio di bilancio. E’ assai probabile che chi ha scritto la norma proviene dal settore pubblico dove tale situazione è un chiodo fisso.
Negli enti di diritto privato, dal punto di vista dell’economia aziendale, è preferibile che al termine dell’esercizio si manifesti una propensione a conseguire un avanzo di gestione: ciò consente il suo accantonamento a riserva e quindi, nel futuro, la possibilità di rinnovamento dei fattori economici che partecipano al processo di attività aziendale.
Conseguire un avanzo di gestione in un ente non profit non è peccato. E’ peccato (mortale!) se tale avanzo viene distribuito tra i soci.

Sulla questione “Onlus”, a parere di chi scrive, sarebbe opportuno procedere con cautela a richiedere i benefici Onlus poiché l’associazione madre non ha ancora la caratteristica di ente di diritto privato, al momento esercita un’influenza dominante e non è ancora una Aps.
Perciò lo stesso si dica per quanto riguarda i benefici fiscali previsti per le erogazioni liberali di cui all’art. 14, d.l. 35/2005 (“+ dai – versi”) destinati alle Onlus e alle Aps di carattere nazionale: sino a quando il quadro non sarà completo, le erogazioni liberali daranno luogo solo ai benefici di cui all’art. 13-bis, comma 1, lettera i-quater, TUIR. E’ appena il caso di ricordare che l’utilizzo dei benefici fiscali di cui all’art. 14, d.l. 35/2005 è sanzionato in solido tanto l’ente quanto gli amministratori (tutti) per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
Infine, una buona notizia: per le unità locali sarà possibile iscriversi agli elenchi del 5 per mille dal prossimo anno.

venerdì 5 settembre 2014

#CROCEROSSA Commissariamento in arrivo? @AldoDiBiagio

Numerosi in questi mesi di cambiamento gli appelli ad una correzione del processo di "rinnovamento" dell'associazione Croce Rossa Italiana.

Come è naturale quando vi è un cambiamento si alzano contemporaneamente critiche di chi non concorda ed elogi di chi invece appoggia la riforma della Croce Rossa.

Da una lato i vertici dell'associazione che governano un cambiamento, indicato nella lettera ai volontari e al personale del 2012 dall'attuale presidente nazionale come necessario ma anche come "difficile momento di riordino".
Secondo la lettera la responsabilità è dei predecessori, i toni sono molto forti 
"scelte irresponsabili di commissari/presidenti del passato ed alimentata da una disinvoltura paracriminale che raramente ho potuto constatare nella mia storia professionale."
"Qualcuno all'interno magari coglie l'occasione per tentare di far ricadere le colpe"
"Questo si chiama spreco di risorse pubbliche, non ci sono altre definizioni. "
ed altre ancora....
A fianco a questi, alcuni soci che (senza offesa) sono sempre favorevoli ai vertici attuali salvo poi rinnegarli nel momento in cui decadono insieme ad altri soci che concordano sulla strategia.

Su un altro lato abbiamo altri Volontari che non condividono le scelte e ritengono invece il processo di cambiamento come imposto e non democratico.
A fianco a questi numerosi soci che hanno rimesso il mandato di presidente di comitato.

Su un terzo lato poi il personale dipendente che si trova a chiedere garanzie per il proprio lavoro e che in numerosissime occasione ha stigmatizzato le azioni dei massimi livelli oltre a proporre numerose cause di lavoro per la maggior parte concluse con un riconoscimento di indennizzo (e con condanna alle spese dell'associazione).

In questo "caos" (passatemi la parola detta senza offesa per nessuno) oggi si aggiunge una voce in più:


Aldo di Biagio è Senatore della Repubblica e in questi mesi ha fatto proprie le difficoltà collegate a questo cambiamento in essere tanto (o forse troppo poco) discusso. dalle dichiarazioni precedenti pare non condividere la linea di intervento predisposta dal vertici dell'associazione e neppure la scelta iniaizle della forma giuridica quale Associazione di Promozione sociale della Croce Rossa.

Sarebbe bello che questa notizia affidata ad un tweet venisse confermata o smentita  in brevissimo tempo, nell'incertezza , purtroppo, le persone intellettualmente oneste si trovano in difficoltà mentre coloro che hanno minor onestà intellettuale possono trovare spazio per veicolare informazioni a proprio uso e consumo.

mercoledì 3 settembre 2014

#cascina SERVIZI ON LINE- La Carta sanitaria elettronica, si attiva all'Urp @reteurp @pisaconnection


#cascina SERVIZI ON LINE- La Carta sanitaria elettronica, si attiva all'Urp 

(fonte comune di Cascina )
tessera sanitaria

All'Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Cascina è possibile trasformare la propria tessera sanitaria dotata di chip in Carta sanitaria elettronica.

La Carta sanitaria elettronica svolge più funzioni. Può essere usata come Carta nazionale dei servizi, come tessera sanitaria nazionale, come tessera europea di assicurazione malattia (che garantisce l'assistenza sanitaria nell'Unione Europea ma anche in Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera), come tesserino del codice fiscale.

Una volta attivata, la tessera diventa una smartcard che, essendo dotata di microchip, permette al cittadino di accedere in rete con i propri dati e un pin di sicurezza e utilizzare numerosi servizi utili.

Per quanto riguarda i servizi sanitari, la tessera sanitaria attivata fa accedere al proprio fascicolo sanitario elettronico, che raccoglie in formato digitale i propri documenti clinici, permette di avere informazioni sui propri ricoveri ospedalieri, sui farmaci erogati, sulle esenzioni, sugli accessi al pronto soccorso e i referti di laboratorio. Si possono anche effettuare le prenotazioni al Cup.

Come Carta nazionale dei servizi, la tessera consente di rapportarsi con la pubblica amministrazione in maniera nuova e diversa. In campo fiscale, per esempio, la carta consente la compilazione e la trasmissione per via telematica del modello Unico, dell' F24, la registrazione dei propri contratti di affitto, la consultazione della propria posizione fiscale, l'accesso on line ai dati catastali degli immobili. Altri servizi disponibili sono quello per pagare il bollo auto, l'accesso al proprio fascicolo previdenziale sul sito dell'Inps, la possibilità di effettuare la dichiarazione sostitutiva per ottenere l'attestazione Isee.
Per attivare la Carta sanitaria elettronica serve la tessera sanitaria dotata di chip e un documento d'identità valido. All'Ufficio relazioni con il pubblico di Cascina (cui si possono rivolgere tutti i cittadini residenti in Toscana), il documento di identità sarà registrato e abbinato alla tessera sanitaria. Al cittadino sarà consegnato un codice pin di cinque cifre da digitare ogni volta che si utilizzerà la carta. Per utilizzare la carta serve un lettore di smart card.
Per informazioni sul servizio la Regione Toscana ha istituito un numero verde gratuito: l'800.004.477, oppure ci si può collegare a www.regione.toscana.it/cartasanitaria.

FeedBurner FeedCount