Non essendomi stato possibile un confronto all'interno del comitato di
appartenenza sulla bozza di studio del 25/05/2013 si vuole rispondere
all'invito
"una bozza "work in progress" sulla quale invitiamo
nuovamente i
Comitati a stimolare un dibattito a livello locale inviando proposte di
modifica all'indirizzo email nuovostatuto@cri.it." tramite l'invio delle seguenti proposte:
emendamento Modificativo
ART 1 comma 3 - i principi enunciati non appaiono essere la traduzione
corretta dei principi del movimento di cui alla XX conferenza , si
propone di sostituire la versione attuale con una traduzione certificata
degli stessi (vedasi anche nota della commissione congiunta
federazione/CICR del 2008 in allegato)
emendamento Modificativo
ART 8 comma 1 - aggiungere "principalmente" prima della parola
"attraverso": porre l'appartenenza ad un corpo come condizione
esclusiva per svolgere un determinato tipo di attività riduce la
capacità di risposta dell'associazione a tale attività, inoltre appare
in contrasto con la possibilità di utilizzare anche in forma stabile o
temporaneamente personale formato di cui agli art. 11.4 e 11.7
emendamento Modificativo
ART 13.1 sostituire la parola trentacinque con trenta
La proposta viene dal confronto con i limiti di età posti dalle norme e dalle politiche giovanili della commissione europea.
Gioventù in Azione 2007-2013 è un programma della Commissione Europea -
Direzione Generale Istruzione e Cultura che promuove l'educazione non
formale, i progetti europei di mobilità giovanile internazionale di
gruppo e individuale attraverso gli scambi e le attività di volontariato
all'estero, l'apprendimento interculturale e le iniziative dei giovani
di età compresa tra i 13 e i 30 anni.
In Italia è attuato dalla Agenzia Nazionale per i Giovani.
emendamento modificativo :
ART 14.2 lettera c
eliminare le parole "in via gerarchica" e aggiungere
"a presentare proposte e a porre domande a tutti gli organi della Croce
rossa italiana" : il punto è stato esplicitamente chiesto nel 2008 dalla
commissione congiunta federazione/CICR del 2008 in allegato.
emendamento parzialmente abrogrativo:
ART 24.3
eliminare le parole "che può essere proposta una sola volta nell'arco
del mandato": questo limite lede il ruolo dell'assemblea che è
indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida
dello statuto.
ART 24.3 parzialmente abrogrativo:
eliminare le parole "è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci
volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla
seduta": questo limite lede il ruolo dell'assemblea che è indicato
come
l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto.
la maggioranza qualificata, anche secondo la legge quadro sul
volontariato è necessaria in caso di modifiche statutarie e non in caso
di deliberazioni di questo genere
ART 29.4
eliminare le parole "che può essere proposta una sola volta nell'arco
del mandato": questo limite lede il ruolo dell'assemblea che è
indicato come l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida
dello statuto.
ART 29.4 parzialmente abrogrativo:
eliminare le parole "è approvata a maggioranza di due terzi dei Soci
volontari titolari del diritto di elettorato attivo presenti alla
seduta": questo limite lede il ruolo dell'assemblea che è indicato
come
l'organo sovrano o il forum più vasto nelle linee guida dello statuto.
la maggioranza qualificata, anche secondo la legge quadro sul
volontariato è necessaria in caso di modifiche statutarie e non in caso
di deliberazioni di questo genere
ART 38.3.c emendamento abrogativo : eliminare il punto. il
commissariamento deve essere una condizione eccezionale e più breve
possibile.
ART 38.3.b bis emendamento aggiuntivo : intraprende l'iter
elettorale per l'elezione di un consiglio direttivo e di un presidente,
le elezioni si terranno entro 6 mesi dall'insediamento.
ART 44.6 Abrogativo abrogare il comma. non si vedono motivazioni di
illegittimità nell'attuazione immediata di quanto previsto nei commi
24.2, 29.3 e 34.3 ed in particolare per i comitati regionali e locali si ha che
"Lo statuto di una associazione che intende acquisire, al momento della costituzione o in un successivo momento , la qualifica di associazione di volontariato , ai sensi della L. n. 266/1991 , deve contenere le condizioni di ammissione ed esclusione degli associati.
Per
soddisfare questo requisito è sufficiente che vengano fissati criteri
abbastanza oggettivi e non completamente discrezionali, di entrata e di
uscita degli associati; in genere, è corretto un riferimento alla
adesione allo scopo
associativo,
alla condivisione delle finalità istituzionali e all’impegno a prestare
la propria opera in favore dell’associazione. È poi legittimo prevedere
cause di incompatibilità e quindi di esclusione, purché non siano
rimesse al mero arbitrio degli organi associativi. Parimenti appare legittimo
prevedere cause di incompatibilità e quindi esclusione per la carica
organi collegiali e/o direttivi come quella prevista dagli art 24.2 29.3"
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