mercoledì 28 maggio 2014

croce rossa - revocata la sospensiva alla privatizzazione


N. 02270/2014 REG.PROV.CAU.
N. 03706/2014 REG.RIC.           
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REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente 
ORDINANZA

(...omissis....)
"non apparendo all’evidenza condivisibile la lettura della normativa di riferimento proposta dal ricorrente in primo grado (e condivisa nell’ordinanza impugnata) secondo cui l’art. 4, comma 10-quater, del d.l. 31 agosto 2013, nr. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, nr. 125, nel modificare la disciplina del d.lgs. 28 settembre 2012, nr. 178, nel senso di spostare al 1 gennaio 2015 le scadenze già previste al 1 gennaio 2014, si applicherebbe anche alla scadenza – anch’essa fissata nel 1 gennaio 2014 – contenuta, in relazione alla “privatizzazione” dei comitati provinciali e locali della Croce Rossa Italiana, nell’art. 1-bis, introdotto dallo stesso d.l. nr. 101 del 2013;

Ritenuto, al contrario, che – malgrado la forse non felicissima tecnica legislativa nella specie adoperata – appare chiara la ratio di differire le sole scadenze individuate dalla normativa del 2012 nella versione preesistente alla novella del 2013 (e quindi, come affermato da parte odierna appellante, in sostanza di scandire in due fasi la privatizzazione della Croce Rossa Italiana, avviando nel 2014 quella dei comitati provinciali e locali per rinviare al 2015 quella delle strutture nazionali e locali);

Rilevato che quanto sopra risulta confermato, oltre che dagli argomenti logici suesposti e dagli elementi sistematici addotti dalla parte appellante, dalla previsione, contenuta nello stesso art. 1-bis, di un articolato meccanismo attraverso il quale, sulla scorta di specifiche esigenze, singoli comitati provinciali e locali potevano chiedere un differimento del nuovo regime non oltre il 30 giugno 2014 (a riprova dell’intento del legislatore di avviare già nel corrente anno la privatizzazione dei detti livelli organizzativi della C.R.I.);

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) accoglie l’appello (Ricorso numero: 3706/2014) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado."


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