mercoledì 2 ottobre 2013

Privatizzazione Croce Rossa, possibile ritardo di un anno e quali tutele per il personale dipendente.

ATTENZIONE questo emendamento è stato ritirato alle ore 17.25 del 02/10/2013 dal relatore "perchè si è generata una discussione che necessità approfondimenti"!!!


Privatizzazione Croce Rossa, possibile ritardo di un anno a livello centrale e regionale,  e scelta per il personale a Tempo Indeterminato.





8.0.100 (testo 2)
PAGLIARI, RELATORE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 8-bis
(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)
1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "1° gennaio 2014", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2015";
b) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";
c) le parole: "31 dicembre 2013", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014", ad eccezione del primo periodo dell'articolo 6, comma 9. Nel secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, sono soppresse le parole: "predetti" e: "ove";
d) le parole: "1° gennaio 2016", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2017".



2. Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
"Art. 1-bis. (Trasformazione dei Comitati locali e provinciali) - 1. I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l'assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro della difesa, saranno disciplinate le modalità organizzative e  funzionali dell' Associazione Italiana della Croce Rossa  anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.".

3. All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: "anni 2010, 2011 e 2012" sono aggiunte le seguenti: ", 2013, 2014"; dopo le parole: "dell'avanzo accertato dell'amministrazione" sono aggiunte le seguenti: "sia del Comitato Centrale che del consolidato"; dopo le parole: "sarà approvato per il 2012," sono aggiunte le seguenti: ", 2013 e 2014"; dopo le parole: "per le esigenze del bilancio di previsione 2013" sono aggiunte le seguenti: "e 2014".

4. All'articolo 8, comma 1, nel terzo periodo, dopo le parole: "Restano ferme per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014"; nell'ultimo periodo, dopo le parole: "si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013" aggiungere la seguente: "2014".


Estratto da www.senato.it

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